Siamo tutti concordi sul fatto che sia necessario un
controllo assiduo ed esperto delle lavorazioni ai fini della conformità
antincendio ma allo stato attuale non esiste la figura del “Direttore Lavori
Antincendio” in quanto costituirebbe un vulnus legislativo. Ciononostante, nell’ambito
dell’Ufficio di D.L. è possibile individuare la figura del “Direttore Operativo
Antincendio”.
Infatti lo stesso DPR 207 del 5-10-2010 prevede, all’art.
147, quanto sotto riportato:
Art. 147. Ufficio della direzione dei lavori
1. Per il
coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione
di ogni singolo intervento le stazioni appaltanti, prima della gara,
istituiscono un UFFICIO DI DIREZIONE LAVORI, costituito da un direttore dei
lavori ed eventualmente, in relazione alla dimensione e alla tipologia e
categoria dell’intervento, da uno o più assistenti con FUNZIONI DI DIRETTORE OPERATIVO
o di ispettore di cantiere.
2. L'ufficio
di direzione lavori è preposto alla direzione ed al controllo tecnico,
contabile e amministrativo dell'esecuzione dell’intervento secondo le
disposizioni che seguono e nel rispetto degli impegni contrattuali.
Inoltre, l’art. 149 dello stesso decreto, specifica le
funzioni dei Direttori Operativi:
Art. 149. Direttori operativi
1. Gli
assistenti con funzioni di direttori operativi collaborano con il direttore dei
lavori nel verificare che lavorazioni di singole parti dei lavori da realizzare
siano eseguite regolarmente e nell'osservanza delle clausole contrattuali.
2. Ai
direttori operativi possono essere affidati dal direttore dei lavori, fra gli
altri, i seguenti compiti:
[…]
h) DIREZIONE
DI LAVORAZIONI SPECIALISTICHE.
La necessità
della nomina di tale figura nell’ambito di un cantiere è una scelta in capo
alla Stazione Appaltante. Certamente, sebbene io non sia un avvocato, dubito
che un qualsiasi RUP si assuma la responsabilità di NON aver individuato la
figura del D.O. Antincendio in un cantiere di medie o grandi dimensioni!
Il passo in
avanti della normativa, a mio personale avviso, dovrebbe essere quello di
introdurre, PER TUTTE LE ATTIVITA’ SOGGETTE AL DPR 151/2011, l’obbligo di
istituire la D.O. Antincendio, che si occupi delle certificazioni e, magari,
anche dell’Asseverazione, in modo da chiudere il cerchio che inizia con la
Progettazione Antincendio (che non intendo esaurita con la mera Pratica di
Prevenzione Incendi) e si conclude con la Gestione Antincendio (DVRI e Piano di
Emergenza, oltre al SGSA nei casi ove richiesto dalla legge).
Per ciò che
concerne il possibile compenso professionale del D.O. Antincendio, si deve
prendere a riferimento il D.M. 31 ottobre 2013 n. 143, Regolamento recante
determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di
affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all’architettura ed all’ingegneria.
La tabella Z-2 del citato D.M., prevede, alla riga QcI.05, un parametro del 1%
per ogni addetto con qualifica di Direttore Operativo, sebbene non sia
esplicitata la Direzione Operativa Antincendio…
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