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giovedì 22 ottobre 2015
lunedì 13 ottobre 2014
I VANTAGGI DELL’INGEGNERIA ANTINCENDIO (F.S.E)
I VANTAGGI DELL’INGEGNERIA
ANTINCENDIO (F.S.E)
ESEMPI GRAFICI E COMMENTATI
DI PROGETTI GIA’ CONSEGNATI
Introdotta
in Italia con il D.M. 9 maggio 2007, l’INGEGNERIA ANTINCENDIO (F.S.E.) si sta
affermando come eccezionale strumento progettuale, che permette di approcciare
la progettazione antincendio con un nuovo metodo, efficace e su solide basi
scientifiche, che fa ricorso a simulazioni tramite software di tipo CFD
(fluidodinamica computazionale).
SIMULAZIONI
PER LA SALVEZZA DELLE PERSONE: si valutano la propagazione e composizione dei FUMI,
le TEMPERATURE e l’IRRAGGIAMENTO nelle prime fasi dell’incendio.
SIMULAZIONI
PER LA RESISTENZA AL FUOCO DELLE STRUTTURE: si valuta lo stress termico
(temperature, irraggiamento…) per tutta la durata dell’incendio, consentendo di
ridurre la classe di resistenza al fuoco richiesta dalla normativa o di evitare
la protezione delle strutture.
ALCUNI ESEMPI DI RISULTATI
GIA’ CONSEGUITI APPLICANDO LA F.S.E.
VANTAGGIO 2: deroghe
alle normative vigenti in termini di minore superficie di aerazione naturale
per le autorimesse, con conseguente risparmio economico e di superficie libera.
VANTAGGIO 3: deroghe alle normative vigenti in termini di mancata separazione REI tra diversi locali, con conseguente risparmio economico e semplificazione costruttiva.
VANTAGGIO 4: deroghe
alle normative vigenti relative al sistema di esodo di un complesso multisala,
a causa di vincoli architettonici.
VANTAGGIO 5: deroghe
alle normative vigenti relative alla massima superficie delle aree espositive,
al fine di garantire maggiore flessibilità all’utilizzo dell’edificio.
VANTAGGIO 6: deroghe alle normative vigenti relative alla classe di resistenza al fuoco delle strutture, al fine di evitare una spesa eccessiva nei casi in cui la protezione delle strutture non è rilevante.
VANTAGGIO 7: dimostrazione
della sicurezza antincendio di una scala non protetta con strutture REI verso i
locali adiacenti, come invece richiesto dalla normativa.
venerdì 10 ottobre 2014
IL DIRETTORE OPERATIVO ANTINCENDIO
Siamo tutti concordi sul fatto che sia necessario un
controllo assiduo ed esperto delle lavorazioni ai fini della conformità
antincendio ma allo stato attuale non esiste la figura del “Direttore Lavori
Antincendio” in quanto costituirebbe un vulnus legislativo. Ciononostante, nell’ambito
dell’Ufficio di D.L. è possibile individuare la figura del “Direttore Operativo
Antincendio”.
Infatti lo stesso DPR 207 del 5-10-2010 prevede, all’art.
147, quanto sotto riportato:
Art. 147. Ufficio della direzione dei lavori
1. Per il
coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione
di ogni singolo intervento le stazioni appaltanti, prima della gara,
istituiscono un UFFICIO DI DIREZIONE LAVORI, costituito da un direttore dei
lavori ed eventualmente, in relazione alla dimensione e alla tipologia e
categoria dell’intervento, da uno o più assistenti con FUNZIONI DI DIRETTORE OPERATIVO
o di ispettore di cantiere.
2. L'ufficio
di direzione lavori è preposto alla direzione ed al controllo tecnico,
contabile e amministrativo dell'esecuzione dell’intervento secondo le
disposizioni che seguono e nel rispetto degli impegni contrattuali.
Inoltre, l’art. 149 dello stesso decreto, specifica le
funzioni dei Direttori Operativi:
Art. 149. Direttori operativi
1. Gli
assistenti con funzioni di direttori operativi collaborano con il direttore dei
lavori nel verificare che lavorazioni di singole parti dei lavori da realizzare
siano eseguite regolarmente e nell'osservanza delle clausole contrattuali.
2. Ai
direttori operativi possono essere affidati dal direttore dei lavori, fra gli
altri, i seguenti compiti:
[…]
h) DIREZIONE
DI LAVORAZIONI SPECIALISTICHE.
La necessità
della nomina di tale figura nell’ambito di un cantiere è una scelta in capo
alla Stazione Appaltante. Certamente, sebbene io non sia un avvocato, dubito
che un qualsiasi RUP si assuma la responsabilità di NON aver individuato la
figura del D.O. Antincendio in un cantiere di medie o grandi dimensioni!
Il passo in
avanti della normativa, a mio personale avviso, dovrebbe essere quello di
introdurre, PER TUTTE LE ATTIVITA’ SOGGETTE AL DPR 151/2011, l’obbligo di
istituire la D.O. Antincendio, che si occupi delle certificazioni e, magari,
anche dell’Asseverazione, in modo da chiudere il cerchio che inizia con la
Progettazione Antincendio (che non intendo esaurita con la mera Pratica di
Prevenzione Incendi) e si conclude con la Gestione Antincendio (DVRI e Piano di
Emergenza, oltre al SGSA nei casi ove richiesto dalla legge).
Per ciò che
concerne il possibile compenso professionale del D.O. Antincendio, si deve
prendere a riferimento il D.M. 31 ottobre 2013 n. 143, Regolamento recante
determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di
affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all’architettura ed all’ingegneria.
La tabella Z-2 del citato D.M., prevede, alla riga QcI.05, un parametro del 1%
per ogni addetto con qualifica di Direttore Operativo, sebbene non sia
esplicitata la Direzione Operativa Antincendio…
giovedì 9 ottobre 2014
CLASSI DI REAZIONE AL FUOCO. Dalle classi italiane a quelle europee
Di seguito una tabella per semplificare il passaggio dalle classi di reazione al fuoco italiane, ancora molto presenti nelle prescrizioni delle normative ante 2005, e le corrispondenti euroclassi alle quali ormai occorre far riferimento.
Un utile strumento per i progettisti.
Un utile strumento per i progettisti.
mercoledì 8 ottobre 2014
Una veste grafica per la nuova Guida Tecnica sui requisiti antincendio delle facciate
Per la guida completa in formato grafico cliccare al seguente link:
http://www.insic.it/Prevenzione-incendi/Notizie/Veste-grafica-Guida-Tecnica-requisiti-antincendio-facciate/27123101-8b5b-4dc1-9018-abf1fc243375
http://www.insic.it/Prevenzione-incendi/Notizie/Veste-grafica-Guida-Tecnica-requisiti-antincendio-facciate/27123101-8b5b-4dc1-9018-abf1fc243375
Recentemente il Corpo
Nazionale VV.F. ha emanato la Lettera-Circolare Prot. n. 5043 del 15 aprile
2013, avente come oggetto l’aggiornamento della Guida Tecnica su “Requisiti di
sicurezza antincendio delle facciate negli edifici civili”. L’applicazione di
tali indicazioni è su base volontaria, il Corpo VV.F. si limita a raccomandarne
l’utilizzo, in attesa di ulteriori sviluppi conoscitivi a livello europeo.
Difficilmente però un professionista che si accinge a progettare ex-novo un
edificio civile con altezza antincendio superiore a 12 m, potrà non tener conto
delle raccomandazioni di tale Linea Guida, che ad oggi rappresenta sicuramente
uno strumento validissimo, frutto di intensa attività di studio e ricerca. In
particolare la Linea Guida fornisce le necessarie indicazioni al fine di
sviluppare il progetto complessivo e di dettaglio di tutti quei nodi in cui una
compartimentazione orizzontale o verticale interferisce con la facciata
dell’edificio. Ciò riveste particolare importanza nell’ottica della redazione
delle certificazioni relative alle compartimentazioni, che verranno allegate
alla SCIA, alla fine dei lavori, prima dell’avvio dell’attività. Si auspica che
già in fase progettuale, se non di richiesta di valutazione del progetto (art.
3 D.P.R 151/2011), vengano fornite al Comando VV.F. le indicazioni utili a
dettagliare le caratteristiche di resistenza al fuoco degli elementi della
costruzione. Sebbene non sia richiesto esplicitamente dalla normativa, il
Progetto di prevenzione incendi potrebbe prevedere un’elencazione dettagliata
delle caratteristiche di resistenza al fuoco dei vari elementi, come
nell’esempio riportato nella figura seguente. Tali informazioni non solo
dimostrerebbero l’effettiva applicazione delle prescrizioni delle norme
“verticali”, ma risulterebbero molto utili per lo sviluppo delle fasi
successive della progettazione (architettonica e strutturale), soprattutto in
quei casi in cui il Progettista antincendio non coincide con chi redige il
Progetto Esecutivo. Tale elencazione, magari accompagnata da semplici ma chiari
schemi grafici degli elementi e nodi principali, dovrebbe contenere anche le
indicazioni relative alla resistenza al fuoco delle facciate e delle
interconnessioni tra queste e le compartimentazioni verticali ed orizzontali.
In relazione alla Guida Tecnica Facciate, è stata
predisposta dall'ing. Filippo Cosi una serie di schemi grafici che illustrano in modo chiaro le
indicazioni ivi contenute, al fine di consentire un’agevole consultazione da
parte del Progettista. Tali schemi sono suddivisi in due serie:
1.
Definizioni
2.
Caratteristiche antincendio.
Gli schemi grafici sono accompagnati dai corrispondenti
punti della Linea Guida.
Per la guida completa in formato grafico cliccare al seguente link:
http://www.insic.it/Prevenzione-incendi/Notizie/Veste-grafica-Guida-Tecnica-requisiti-antincendio-facciate/27123101-8b5b-4dc1-9018-abf1fc243375
![]() |
| Esempio di scheda grafica con riferimento ai punti della Linea Guida Antincendio Facciate |
In arrivo il Testo Unico Antincendio!
Sta per cambiare tutto!!
Il Nuovo Regolamento di Prevenzione Incendi, altrimenti definito Testo Unico Antincendio, ovvero Codice di Prevenzione Incendi, ovvero RTO (regola tecnica orizzontale) è stato presentato ufficialmente agli addetti ai lavori il 1° e 2 ottobre 2014 al Forum Antincendio a Milano, organizzato dalla Rivista Antincendio, sulla quale credo che sicuramente si leggerà diffusamente nei prossimi numeri.
In sintesi, dopo aver letto la bozza di settembre 2014, si può dire che sostituirà diverse normative attuali, in primis il vecchio DM 10-03-98 oggi utilizzato per progettare le attività soggette ma prive di norma specifica. Infatti la metodologia sarà quella della Valutazione dei rischi (vedi ex 626/94 e DLgs. 81/2008) e quindi si configura come una RTO (Regola tecnica orizzontale). In aggiunta, però, sono previste delle regole specifiche per determinate attività, come le autorimesse, gli uffici, le scuole eccetera.
Tale evoluzione normativa è di entità storica e comporterà una maggiore competenza da parte del progettista antincendio, che non potrà più limitarsi a ricopiare il testo delle norme verticali per dimostrare la sicurezza antincendio dell'intervento in progetto.
Personalmente, ho simulato l'applicazione della bozza della RTO ad un progetto realmente eseguito (con parere favorevole ottenuto e SCIA presentata) concernente un'attività soggetta ma non normata (stabilimento manifatturiero) ottenendo differenze rilevanti su determinati aspetti, come la compartimentazione ed il sistema di esodo. Mi sembra chiaro che in certi casi potrà convenire l'applicazione di tale nuova normativa in quanto supera alcune restrizioni delle attuali prescrizioni che sono sempre risultate eccessive e difficili da far digerire ai nostri committenti, oltre che poco rilevanti ai fini della reale sicurezza antincendio.
In sintesi, dopo aver letto la bozza di settembre 2014, si può dire che sostituirà diverse normative attuali, in primis il vecchio DM 10-03-98 oggi utilizzato per progettare le attività soggette ma prive di norma specifica. Infatti la metodologia sarà quella della Valutazione dei rischi (vedi ex 626/94 e DLgs. 81/2008) e quindi si configura come una RTO (Regola tecnica orizzontale). In aggiunta, però, sono previste delle regole specifiche per determinate attività, come le autorimesse, gli uffici, le scuole eccetera.
Tale evoluzione normativa è di entità storica e comporterà una maggiore competenza da parte del progettista antincendio, che non potrà più limitarsi a ricopiare il testo delle norme verticali per dimostrare la sicurezza antincendio dell'intervento in progetto.
Personalmente, ho simulato l'applicazione della bozza della RTO ad un progetto realmente eseguito (con parere favorevole ottenuto e SCIA presentata) concernente un'attività soggetta ma non normata (stabilimento manifatturiero) ottenendo differenze rilevanti su determinati aspetti, come la compartimentazione ed il sistema di esodo. Mi sembra chiaro che in certi casi potrà convenire l'applicazione di tale nuova normativa in quanto supera alcune restrizioni delle attuali prescrizioni che sono sempre risultate eccessive e difficili da far digerire ai nostri committenti, oltre che poco rilevanti ai fini della reale sicurezza antincendio.
La progettazione antincendio delle autorimesse con FDS: aerazione naturale e sicurezza dell’esodo
Sintesi ragionata dell’Articolo. Il
testo completo è leggibile sul numero 04/2014 della Rivista Antincendio – EPC Periodici.
Abstract
Sul numero
di Aprile 2014 della Rivista Antincendio (EPC Periodici) è stato pubblicato un
articolo di Filippo Cosi, in cui viene illustrato uno studio di Ingegneria Antincendio
relativo ad un’autorimessa interrata
multipiano. Lo studio è basato su una trentina di simulazioni condotte
con il software FDS - Fire Dynamics Simulator, realizzate per valutazioni
ingegneristiche a carico di un’autorimessa poi effettivamente realizzata.
Come
richiesto dalle linee guida internazionali e dalla normativa italiana (D.M. 9
maggio 2007, Lett. Circ. 31 marzo 2008, ecc), gli scenari esaminati si
differenziano per posizione del focolaio, ubicazione e ampiezza delle superfici
di aerazione, caratteristiche del sistema di esodo. Sono stati eseguiti diversi
confronti tra le varie configurazioni, per valutarne la migliore ai fini della
sicurezza dell’esodo delle persone (obiettivo primario della sicurezza
antincendio).
L’attenzione
è focalizzata sul sistema di aerazione naturale, analizzando sia configurazioni
conformi alla normativa che in deroga. Si scopre che anche una configurazione non
conforme può garantire idonei standard di sicurezza.
Gli obiettivi
dello studio
L’obiettivo generale dello studio è quello di dimostrare, tramite
simulazioni di incendio, che diverse configurazioni del sistema di aerazione
naturale dell’autorimessa, correlate a diverse configurazioni del sistema di
esodo, permettono condizioni di sicurezza inaspettate, anche nei casi non
conformi alla normativa attuale (D.M. 1 febbraio 1986).
Obiettivo
2. Dimostrare l’efficacia di un sistema di aerazione naturale non
pienamente conforme al disposto normativo. Infatti il decreto si limita a
prescrivere un valore minimo della superficie di aerazione naturale (4% = 1/25)
ed una distanza reciproca massima tra le aperture (40 m). Non si fa
distinzione, invece, tra le aperture di evacuazione fumi e quelle di ingresso
dell’aria esterna di riscontro (questa differenziazione è invece chiaramente
riscontrabile nella norma UNI 9494).
Nella configurazione proposta (layout C) si rispetta comunque la
percentuale del 4% per la superficie di aerazione naturale, ma vengono distinte
le aperture di evacuazione fumi (ubicate nella parte alta dei comparti) da
quelle di ingresso dell’aria esterna (ubicate nella parte bassa). Inoltre, la
separazione delle aperture di ventilazione tra i diversi livelli
dell’autorimessa, richiesta dal D.M., viene applicata esclusivamente alle
aperture di evacuazione fumi. In questo modo, sfruttando il naturale andamento
dei fumi caldi verso l’alto, il progettista può cercare di definire a priori da
quali aperture fuoriusciranno i fumi e da quali entrerà l’aria esterna. In
questo caso risulta quindi superflua la separazione delle aperture per l’aria
esterna tra i diversi livelli di un’autorimessa multipiano. Di conseguenza è
necessaria una superficie minore da destinare alle griglie di aerazione al
piano della copertura, a parità di effetti. Questo costituisce un indubbio vantaggio in termini architettonici in
quanto è maggiore la superficie in copertura a disposizione per le sistemazioni
esterne. Addirittura risulta che una più razionale configurazione del
sistema di aerazione naturale, a parità di superficie, comporta significativi
miglioramenti rispetto alla configurazione base (cioè quella pienamente
conforme alla norma).
Obiettivo
3. Attraverso lo scenario D, si dimostra che, pur riducendo la
superficie di aerazione a valori inferiori al 4% richiesto dal D.M., si possono
garantire, nella configurazione predisposta, migliori condizioni interne nel
corso delle prime fasi dell’incendio.
Obiettivo
4. Parallelamente, si illustra come i fumi non invadono i livelli
soprastanti a quello dell’incendio, sebbene i cavedi per l’ingresso dell’aria esterna siano in
comune tra i vari piani.
Ulteriori simulazioni hanno dimostrato che, ove possibile, è
conveniente posizionare le vie di fuga nelle vicinanze delle aperture basse da
cui l’aria esterna penetra nel comparto.
Conclusioni
I casi di
studio qui illustrati, che costituiscono solo una piccola parte delle numerose simulazioni condotte,
confermano le motivazioni che hanno portato, nel nostro Paese, alla
formalizzazione delle metodologie dell’Ingegneria antincendio, con l’emanazione
del D.M. 9 maggio 2007 e delle relative circolari esplicative. E’ stato preso
atto dal legislatore che il professionista antincendio non può più limitarsi al
solo rispetto delle normative esistenti in quanto questo non garantisce sempre
livelli di sicurezza idonei. Viceversa, spesso le prescrizioni della legge risultano
difficili da rispettare. Per cui dal 2007 è stato attribuito valore legale all’Ingegneria
antincendio e sono stati forniti due binari entro cui gli approfondimenti
tecnici devono viaggiare. Attualmente la F.S.E. viene utilizzata soprattutto al
fine di avvalorare scelte progettuali difformi dalla normativa ed è necessario
passare attraverso lo strumento della deroga.
Tenendo però
conto del futuro passaggio dalle norme tecniche verticali attuali al nuovo
Codice di Prevenzione Incendi, i metodi della Fire Safety Engineering saranno
uno strumento sempre più utile per il progettista antincendio. La nuova RTO
infatti consentirà al progettista maggior spazio di manovra superando i vincoli
eccessivi delle attuali norme prescrittive, ma per navigare in tale spazio di
manovra sono necessarie competenze specifiche ed esperienza che solo un
progettista antincendio esperto di FSE può garantire.
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