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venerdì 10 ottobre 2014

IL DIRETTORE OPERATIVO ANTINCENDIO


 
 
Siamo tutti concordi sul fatto che sia necessario un controllo assiduo ed esperto delle lavorazioni ai fini della conformità antincendio ma allo stato attuale non esiste la figura del “Direttore Lavori Antincendio” in quanto costituirebbe un vulnus legislativo. Ciononostante, nell’ambito dell’Ufficio di D.L. è possibile individuare la figura del “Direttore Operativo Antincendio”.

Infatti lo stesso DPR 207 del 5-10-2010 prevede, all’art. 147, quanto sotto riportato:

 
Art. 147. Ufficio della direzione dei lavori

1. Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione di ogni singolo intervento le stazioni appaltanti, prima della gara, istituiscono un UFFICIO DI DIREZIONE LAVORI, costituito da un direttore dei lavori ed eventualmente, in relazione alla dimensione e alla tipologia e categoria dell’intervento, da uno o più assistenti con FUNZIONI DI DIRETTORE OPERATIVO o di ispettore di cantiere.

2. L'ufficio di direzione lavori è preposto alla direzione ed al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell’intervento secondo le disposizioni che seguono e nel rispetto degli impegni contrattuali.

 

Inoltre, l’art. 149 dello stesso decreto, specifica le funzioni dei Direttori Operativi:

 
Art. 149. Direttori operativi

1. Gli assistenti con funzioni di direttori operativi collaborano con il direttore dei lavori nel verificare che lavorazioni di singole parti dei lavori da realizzare siano eseguite regolarmente e nell'osservanza delle clausole contrattuali.

2. Ai direttori operativi possono essere affidati dal direttore dei lavori, fra gli altri, i seguenti compiti:

[…]

h) DIREZIONE DI LAVORAZIONI SPECIALISTICHE.

 
In conclusione la figura del DIRETTORE OPERATIVO ANTINCENDIO si può normativamente inserire nell’ambito dell’Ufficio di Direzione Lavori, con il compito della D.L. specialistica antincendio (figura infatti presente in diversi cantieri di medio-grandi dimensioni che sto seguendo attualmente). Sarebbe in capo a tale figura la verifica della corretta esecuzione delle opere, dal punto di vista antincendio (resistenza al fuoco, reazione al fuoco, impianti ecc), sia come controllo della conformità al progetto ed alle norme di prevenzione incendi (vedere Asseverazione prevista dall’art. 4 del DM 7 agosto 2012) sia come controllo della correttezza tecnica delle opere (in funzione della certificabilità).

La necessità della nomina di tale figura nell’ambito di un cantiere è una scelta in capo alla Stazione Appaltante. Certamente, sebbene io non sia un avvocato, dubito che un qualsiasi RUP si assuma la responsabilità di NON aver individuato la figura del D.O. Antincendio in un cantiere di medie o grandi dimensioni!

Il passo in avanti della normativa, a mio personale avviso, dovrebbe essere quello di introdurre, PER TUTTE LE ATTIVITA’ SOGGETTE AL DPR 151/2011, l’obbligo di istituire la D.O. Antincendio, che si occupi delle certificazioni e, magari, anche dell’Asseverazione, in modo da chiudere il cerchio che inizia con la Progettazione Antincendio (che non intendo esaurita con la mera Pratica di Prevenzione Incendi) e si conclude con la Gestione Antincendio (DVRI e Piano di Emergenza, oltre al SGSA nei casi ove richiesto dalla legge).

Per ciò che concerne il possibile compenso professionale del D.O. Antincendio, si deve prendere a riferimento il D.M. 31 ottobre 2013 n. 143, Regolamento recante determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all’architettura ed all’ingegneria. La tabella Z-2 del citato D.M., prevede, alla riga QcI.05, un parametro del 1% per ogni addetto con qualifica di Direttore Operativo, sebbene non sia esplicitata la Direzione Operativa Antincendio…

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